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Statuto della Società Storica della Valdelsa
Approvato dall’Assemblea dei soci in data 20 gennaio 2014.
Approvato dalla Regione Toscana con Decreto n. 1271 del 2 aprile 2014 e conseguente iscrizione, nella stessa data, della Società Storica della Valdelsa al n. 404 del Registro Regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 1 - Costituzione
È costituita l’associazione “Società Storica della Valdelsa” (d’ora in poi denominata solo Società). Essa è una libera e democratica organizzazione di cittadini, fondata per fini di utilità sociale e senza scopo di lucro. La Società si fonda sullo spirito e sui principi fondamentali della Costituzione Repubblicana ed è regolata dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
Articolo 2 - Sede
La Società, fondata nel 1892, ha la sede sociale in Castelfiorentino (FI), Via Tilli n. 41, presso la Biblioteca Comunale Vallesiana.
Articolo 3 - Finalità e scopi
1. La Società ha come suo scopo principale quello di raccogliere, ordinare e pubblicare quanto riguarda la storia sociale, letteraria, artistica, nonché i costumi, le tradizioni e la cultura del territorio valdelsano insieme a tutto ciò che vi abbia riferimento.
2. La Società attua tali intendimenti mediante attività culturali quali conferenze, convegni, corsi e seminari di studio oltre che con la pubblicazione del periodico sociale «Miscellanea storica della Valdelsa» (d’ora in poi denominata solo «Miscellanea») e dei volumi della collana «Biblioteca della “Miscellanea storica della Valdelsa”» (d’ora in poi denominata solo «Biblioteca»).
3. La «Miscellanea» è pubblicata per cura e sotto la guida di un direttore e di un Comitato di redazione nominati dal Consiglio, anche fra i suoi membri.
4. volumi della «Biblioteca» sono pubblicati per deliberazione del Consiglio Direttivo della Società e con la consulenza di un Comitato scientifico nominato appositamente dal Consiglio stesso.
5. La Società, in collaborazione con la Scuola, gli Enti Locali, la Regione Toscana e le Amministrazioni pubbliche, le Università toscane e le altre istituzioni interessate, concorre – nel proprio ambito e nella misura delle sue possibilità – allo sviluppo delle istituzioni culturali del territorio e alla crescita culturale e democratica della sua collettività sociale e coopera alla migliore conservazione e al restauro degli edifici di interesse storico-artistico nonché del paesaggio e dell’ambiente.
6. La Società non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.
7. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Società saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali di cui al presente articolo e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 4 - Rapporti con Enti e Istituzioni
1. La Società, relativamente ai propri fini istituzionali, può avere rapporti, regolati da apposite convenzioni, con Enti e Istituzioni, in particolare con quelli operanti nel territorio valdelsano e toscano. I rappresentanti legali di tali Enti o Istituzioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo della Società con parere consultivo.
2. La Società cura, inoltre, direttamente o tramite le relative associazioni italiane, quei rapporti culturali con Paesi stranieri, che rientrano nel quadro delle sue finalità.
Articolo 5 - I Soci
1. Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e versano la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei soci.
2. La quota sociale è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
3. Tutti i soci che aderiscono alla Società hanno pari diritti e pari doveri.
4. L’adesione alla Società comporta per il socio il diritto di voto nell’Assemblea per tutto quanto di sua competenza.
5. L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
6. La Società è composta, oltre che dai soci ordinari, anche dai soci corrispondenti e onorari. Sono soci corrispondenti coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, per i loro studi possano contribuire efficacemente ai lavori dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
7. Sono soci onorari coloro che vengono nominati come tali dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso la Società.
8. Tutti i soci ricevono gratuitamente la «Miscellanea».
9. I soci ordinari vengono ammessi, su loro richiesta o dietro presentazione da parte di un altro socio, dal Consiglio Direttivo e contro l’eventuale diniego è ammesso ricorso all’Assemblea generale.
10. La quota sociale, da versarsi di norma entro il primo semestre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, è fissata dall’assemblea su proposta del Consiglio stesso.
11. La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per decesso o per il mancato versamento della quota sociale.
12. L’esclusione dei soci, per comportamento contrastante con gli scopi della Società o per violazione degli obblighi statutari, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
Articolo 6 - Conservazione delle pubblicazioni
1. La Società si fa carico di conservare e catalogare presso la propria sede non solamente i fascicoli della «Miscellanea» e i volumi della «Biblioteca», ma anche tutte le pubblicazioni che pervengono in omaggio o in cambio o che possono essere acquistate con decisione del Consiglio Direttivo.
2. Ogni socio ha facoltà di consultare le pubblicazioni e di prenderle in prestito per studio e consultazione a domicilio, previo parere dell’Ufficio di Segreteria e previa idonea garanzia.
3. Per le annate correnti delle riviste ricevute in cambio, il Consiglio Direttivo può stipulare apposita convenzione con la Biblioteca Vallesiana di Castelfiorentino per la loro esposizione e consultazione nella sede della biblioteca stessa.
Articolo 7 - Organi della Società
1. Sono organi della Società:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Vice Presidente;
e. L’Ufficio di Presidenza;
f. L’Ufficio di Segreteria;
g. Il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Le cariche sociali sono ricoperte solo da soci maggiorenni.
Articolo 8 - L’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Società ed è l’organo sovrano della Società. L’Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di norma entro 30 aprile. Tutte le altre assemblee sono straordinarie. Essa ha inoltre i seguenti poteri:
a. approva le eventuali modifiche statutarie;
b. approva i Regolamenti che disciplinano la vita della Società;
c. provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
d. nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
e. discute e decide, su proposta del Consiglio, in merito alle questioni di maggior interesse per la Società;
f. delibera sull’ammontare delle quote sociali annuali;
g. approva i programmi annuali e pluriennali proposti dal Consiglio e le loro eventuali modifiche;
h. delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società e la devoluzione del suo patrimonio.
2. Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione – che può essere indetta a distanza di un’ora dalla prima – qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
4. I soci impossibilitati a intervenire possono delegare un altro socio di loro fiducia mediante esplicita delega scritta da far pervenire alla segreteria della Società prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
5. Al fine di assicurare la più ampia pubblicità i verbali delle assemblee e i bilanci sociali vengono pubblicati, anche per estratto, sulla «Miscellanea» e depositati presso la sede sociale.
6. I soci onorari e corrispondenti partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltreché dal Presidente, da n. 17 (diciassette) consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei Soci, tenendo conto, ove possibile, della rappresentanza territoriale.
2. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore della «Miscellanea» senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in linea di massima, ogni bimestre. Suoi compiti sono:
a. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, alla quale può sostituirsi, in caso di necessità ed urgenza con l’obbligo di sottoporre alla sua ratifica, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti presi in sua vece;
b. nominare i soci corrispondenti e provvedere alla loro cancellazione, proporre alla Assemblea la nomina dei soci onorari;
c. predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da proporre all’Assemblea, insieme alle quote sociali, delle quali stabilirà esso stesso le modalità di esazione;
d. proporre all’Assemblea i programmi annuali e pluriennali della Società e quant’altro necessita per la vita e la buona attività della stessa, nonché eventuali modifiche allo Statuto sociale;
e. eleggere nel suo seno l’Ufficio di Presidenza;
f. nominare l’Ufficio di Segreteria;
g. nominare il Direttore e il Comitato di redazione della «Miscellanea», il Comitato scientifico della «Biblioteca» e della «Miscellanea»;
h. tutelare gli interessi della Società e deliberare sulle pubblicazioni del periodico sociale e della «Biblioteca» nonché sulle altre iniziative scientifiche e culturali della Società;
i. predisporre l’ordine del giorno dell’assemblea generale, ordinaria e straordinaria, indire le stesse, richiedere le assemblee locali delle singole sezioni e convocare i loro rappresentanti.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dall’incarico.
Articolo 10 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali. Firma gli atti sociali di qualsiasi natura, eccettuati quelli di competenza del Direttore della «Miscellanea». Egli tiene i contatti con le autorità locali, provinciali e regionali, con le altre Società storiche, con le Università, la Deputazione Toscana di Storia Patria e le altre società ed associazioni culturali.
Articolo 11 - Il Vice Presidente
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, o per delega dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Articolo 12 - L’Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza, oltreché del Presidente, è composto da tre consiglieri, eletti dal Consiglio nel suo seno, uno dei quali è incaricato, dallo stesso Consiglio, delle funzioni di Vice Presidente.
Articolo 13 - L’Ufficio di Segreteria
1. L’Ufficio di Segreteria, nominato dal Consiglio Direttivo, svolge separatamente le seguenti funzioni:
a. preparazione degli atti, disbrigo della corrispondenza con tenuta del relativo protocollo, redazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, conservazione dei registri sociali esclusi quelli contabili, autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti della Società;
b. tenuta dei registri contabili e di tutti i documenti relativi; preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; emissione dei mandati di entrata e di uscita e relativi adempimenti;
c. conservazione e cura dell’archivio e della biblioteca della Società.
Articolo 14 - Convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo
1. Le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono convocate, tramite invito scritto contenente l’ordine del giorno, spedito, rispettivamente, almeno 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni prima della convocazione, anche per via telematica. In caso di urgenza le convocazioni del Consiglio possono essere effettuate per telefono.
2. Su richiesta di almeno un decimo dei soci, il Presidente deve convocare l’Assemblea straordinaria per deliberare sugli argomenti proposti dai richiedenti.
Articolo 15 - Durata degli organi sociali
1. Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e i loro membri possono essere rieletti.
2. Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative sono elettori ed eleggibili.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento del proprio incarico.
Articolo 16 - Le Sezioni Locali
1. Al fine di realizzare una maggiore articolazione della Società e concretizzare attività culturali collegate a specificità dei diversi territori possono essere istituite, qualora i soci di singoli comuni valdelsani lo richiedano, sezioni locali della Società.
2. Tali sezioni possono essere costituite in comuni dove esistano almeno n. 20 (venti) soci. Esse sono rappresentate e dirette da un proprio Consiglio.
3. Ogni Assemblea della sezione locale stabilisce, in relazione a quello dei propri iscritti, il numero dei membri del proprio Consiglio che viene eletto a maggioranza semplice.
Articolo 17 - Compiti del Consiglio della Sezione Locale
1. Compiti del Consiglio delle Sezioni Locali sono:
a. promuovere l’iscrizione dei soci;
b. organizzare, in accordo con il Consiglio direttivo della Società, conferenze, gite, lezioni ed altre iniziative che possano interessare il loro territorio o la Valdelsa in genere;
c. segnalare alla presidenza della Società la necessità di interventi sia da parte della Società stessa che delle competenti autorità o sovrintendenze;
d. cooperare con l’Ufficio di Segreteria della Società alla esazione delle quote sociali;
e. proporre iniziative da inserire nei programmi annuali o pluriennali e modifiche ai medesimi.
2. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
3. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.
4. Il Presidente della Sezione locale, oltre a curare quanto previsto dal comma 1, provvede alla riscossione delle quote sociali secondo le istruzioni ricevute dalla Segreteria generale.
5. Il Segretario coadiuva il rispettivo Presidente e tiene aggiornati i registri dei verbali delle assemblee e dei Consigli della sezione locale.
Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci Revisori
1. Il Collegio dei Sindaci revisori dura in carica tre anni ed ha il compito di revisionare il servizio di cassa e di tesoreria e di controllare e vidimare i conti consuntivi.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
Articolo 19 - Il Direttore e il Comitato di redazione della «Miscellanea»
1. Il Direttore e il Comitato di redazione della «Miscellanea» sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni. Le loro funzioni e i loro compiti sono contenuti nell’apposito regolamento che viene approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 20 - Libri e registri della Società
1. La Società tiene i libri e i registri contabili e inventariali prescritti dalle disposizioni legislative in vigore. Essa tiene inoltre il libro dei soci e dei verbali delle adunanze dei propri organi.
2. I libri della Società sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta.
Articolo 21 - Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo.
3. Il bilancio consuntivo viene approvato di norma entro il 30 aprile dell’anno successivo e ne viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sulla «Miscellanea».
Articolo 22 - Risorse finanziarie
1. La Società trae le sue risorse finanziarie da:
a. quote sociali versate annualmente dai soci;
b. eventuali contributi volontari degli associati;
c. contributi e sovvenzioni da privati, da enti pubblici ed istituzioni;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. proventi derivanti da convenzioni e da cessioni di beni o servizi ai propri soci o a terzi;
f. rendite patrimoniali e interessi sui depositi.
2. Il servizio di cassa e tesoreria è affidato all’Ufficio di Segreteria ed è soggetto alla revisione annuale da parte del Collegio dei Sindaci revisori della Società.
Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio
1. Per lo scioglimento della Società è necessario un esplicito voto dell’Assemblea, con maggioranza non inferiore ai tre quarti dei propri iscritti.
2. In caso di scioglimento la Società si impegna a richiedere all’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta per legge, che il patrimonio bibliografico, archivistico, i mobili e gli arredi, nonché le disponibilità finanziarie siano devoluti, per fini di pubblica utilità, alla Biblioteca Comunale Vallesiana di Castelfiorentino, la quale dovrà impegnarsi ad assicurarne la conservazione e, per quanto concerne la suppellettile libraria e documentaria, il pubblico uso come «Fondo della Società Storica della Valdelsa».
Articolo 24 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre vigenti norme di legge.